LO STATUTO DEL VESPA CLUB CAPOLIVERI ISOLA D'ELBA

Il giorno 18/02/2010   in Capoliveri, presso la sala consiliare del comune di Capoliveri, si costituisce l’associazione motociclistica denominata ”VESPA CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA”, regolata dal seguente Statuto:

ART. 1 Sede – durata

L’associazione motociclistica ”VESPA CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” ha sede in Capoliveri”. L’Assemblea dei Soci, con propria delibera, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali. L’associazione ”VESPA CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA”  ha decorrenza dalla data di stipula ed avrà durata illimitata.

ART. 2 Natura e caratteristiche

L’associazione ”VESPA CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA”  è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha carattere assolutamente apartitico. All’associazione ”VESPA CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 3 Scopi

Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello scopo principale sono:

·        Organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche di veicoli equiparati.

·         Tutela degli interessi degli utenti motociclistici.

·        Promozione ed organizzazione di attività per la sicurezza, educazione e circolazione stradale.

·        Qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali perseguiti, esercitati in via strumentale mai prevalente.

ART. 4 Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione ”VESPA CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” è formato dai proventi delle tasse di iscrizione e delle quote associative annuali, e da eventuali contributi straordinari versati dai Soci o da terzi. L’associazione ”VESPA CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente.

ART. 5 Soci

I Soci si distinguono in:

·        SOCI fondatori

·        SOCI ORdinari

·        SOCI Onorari

·        SOCI Minorenni

·         Sono SOCI FONDATORI Luca Bartolini e Michele Cirianni.

·     Sono considerati SOCI ORDINARI tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dall’Assemblea dei Soci. Ogni Socio, purché maggiorenne, nell’ambito assembleare ha diritto ad un voto. L’adesione, la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

·        Sono considerati  SOCI ONORARI coloro che il consiglio direttivo istituirà come tali per meriti o per motivi inerenti allo scopo. La nomina a socio onorario deve essere ratificata dall'assemblea.

·        Sono considerati SOCI MINORENNI coloro che non hanno raggiunto la maggiore età (18 anni), l'età minima per associarsi non deve essere inferiore ad anni 14 compiuti ed il richiedente minorenne deve essere in possesso dei requisiti necessari allo scopo. Sono richiesti al minorenne documenti attestanti lo scopo ed il permesso firmato da un genitore o tutore che svincoli la responsabilità sul minore stesso. 

Il socio minorenne ha gli stessi diritti del socio ordinario può intervenire con proprio giudizio alle assemblee e partecipare alle attività sociali ad esclusione del diritto di voto in assemblea.

I diritti dei Soci

·      Frequentare la sede sociale e tutti i locali dell’associazione.

·         Partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’associazione.

·        Fregiarsi del distintivo associativo, ricevere la tessera (unico e solo documento comprovante la qualità di associato), ricevere una copia del presente statuto.

·         Presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo.

·        Votare, se maggiorenne, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

·        Intervenire, discutere, presentare proposte in assemblea e, se maggiorenne, votare all’assemblea dell’associazione anche per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti.

·         Proporre candidature e, se maggiorenne, essere eletto per qualsiasi carica sociale.

Gli obblighi dei Soci

·         Versare la quota associativa annuale entro la scadenza prefissata.

·         Non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell’associazione.

·         Osservare il presente statuto e tutti i regolamenti,le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

·         I Soci si impegnano a non compiere atti contrari agli scopi associativi, e/o, comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell’ associazione.

La qualità di Socio si perde per:

1)     Dimissioni presentate per iscritto ed accettate dal Consiglio Direttivo.

2)     Radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o, comunque, incompatibili rispetto ai principi statutari dell’associazione.

3)     Uso improprio di loghi e distintivi del club a scopo di lucro o a danno dell'associazione. Le maglie distintive, gli adesivi e tutto l'abbigliamento recante i loghi e marchi del Vespa Club Capoliveri dovrà essere approvato dal consiglio e non può essere personalizzato dal socio in nessun caso.

4))      Mancato rinnovo annuale dell’associazione e relativo versamento della quota associativa.

5)      Per volere dei soci fondatori con fondato motivo.

In nessun caso si ha diritto al rimborso dei pagamenti effettuati per associarsi.

ART. 6 Provvedimenti disciplinari

Nei confronti dei Soci che si rendano responsabili di violazioni e/o inadempienze, possono essere adottati i seguenti provvedimenti in base alla gravità delle violazioni contestate:

1)      Denuncia alle autorità competenti.

2)      Richiamo o ammonizione verbale o scritta.

3)      Ammenda nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

4)      Sospensione temporanea.

5)      Radiazione a vita.

Tutti i provvedimenti sopra elencati sono adottati dal Consiglio Direttivo e portati a conoscenza all'assemblea soci al momento della prima riunione dopo la messa in atto del provvedimento.                                                     Ogni provvedimento deve essere preceduto dalla contestazione verbale da parte del Presidente o per iscritto al socio contestato. Il socio responsabile di violazioni  può chiedere audizione al Consiglio Direttivo per chiarire o fare ammenda delle contestazioni.

ART. 7 Organi

L'Assemblea:

E' l’organo sovrano dell’associazione.

Elegge liberamente, sul principio del voto singolo di ogni Socio, il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo e l’eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da due membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate dal presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell’associazione, verificano l’osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci e delle scritture contabili, danno parere sui bilanci. A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte l’anno.

Stabilisce gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione.

Approva gli eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’associazione.

Con delibera da assumere entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio che ha durata dal 1 Gennaio a tutto il 31 Dicembre, approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo.

Delibera sull’attività sportiva ed assistenziale.

Determina l’ammontare della quota associativa annuale che ogni Socio deve corrispondere.

Quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

L’Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all’anno.

L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento il Presidente lo ritenga necessario.

L’Assemblea Straordinaria

delibera in merito a:

Le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto.

Ogni Socio, purché maggiorenne, ha diritto ad un solo voto. E’ possibile delegare ad un altro Socio il proprio voto, si verrà considerati come presenti all’Assemblea. L’avviso di convocazione deve essere inviato con lettera semplice oppure via e-mail ad ogni singolo Socio oppure pubblicato sulla bacheca del sito internet ufficiale del Club almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell’ora della riunione e degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione dovrà altresì essere affisso nei locali della sede sociale per un periodo di almeno quindici giorni precedenti la data della riunione. In prima convocazione l’assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno la metà più uno dei voti attribuiti a tutti gli aventi diritto, e delibererà validamente a maggioranza semplice dei votanti presenti. In seconda convocazione l’Assemblea si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, e delibererà a maggioranza semplice dei votanti presenti. Hanno diritto di voto i Soci regolarmente tesserati nell’anno solare precedente a quello in cui ha luogo l’Assemblea. Lo scioglimento dell’associazione ”VESPA CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” e la devoluzione dell’intero patrimonio, detratto da eventuali spese, saranno validamente deliberati sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti presenti all’Assemblea. Il Presidente determina le modalità di votazione.

Il Consiglio Direttivo:

E' l’organo direttivo dell’associazione. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dal Presidente con il consenso dell'assemblea dei soci, durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Al momento dell’elezione devono essere Soci da almeno un anno. Tutte le cariche sono prestate gratuitamente. Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 5 membri (il numero viene deciso dall’assemblea) che si saranno candidati ed avranno raccolto il maggior numero di voti: viene nominato Presidente chi raccoglie il maggior numero di voti dall’Assemblea e rimane in carica per 5 anni, in caso di numero uguale di voti spetterà al nuovo Consiglio Direttivo nominare il Presidente. Il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno il Vice Presidente ed il Segretario. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea Ordinaria. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che almeno due dei suoi membri ne facciano richiesta. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età dei presenti. Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto apposito verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni. Qualora un membro del Consiglio Direttivo rimanga assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario. Qualora venga a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, l’intero Consiglio decade, ed entro 60 giorni il Presidente convocherà l’Assemblea per procedere a nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

1)      Rappresenta ad ogni effetto l’associazione, anche in giudizio.

2)     Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo facendone eseguire le delibere.

3)     Relaziona l’Assemblea sull’andamento dell’associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali.

4)     Provvede all’esecuzione delle delibere assembleari e realizza i programmi delle attività approvate dall’Assemblea.

5)      Riceve le domande di ammissione di ogni nuovo Socio.

6)     Detiene, con il Vicepresidente e il Segretario, il fondo cassa e ne può disporre  senza l’approvazione del Consiglio Direttivo, al quale relazionerà nella prima riunione dello stesso.

Il VicePresidente:

1)      Sostituisce il Presidente nel caso sia momentaneamente impossibilitato ad adempiere ai suoi compiti.

2)      Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Il Segretario:

1)      Il Segretario è nominato dal Presidente come persona di massima fiducia dello stesso.

2)      Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e s’incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 8 Conservazione dello statuto

Lo statuto del ”VESPA CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” viene conservato dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

ART. 9 Scioglimento dell’associazione

L’associazione ”VESPA CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA” si estingue quando gli scopi sono stati raggiunti o sono diventati impossibili da conseguire. Il raggiungimento degli scopi o la loro impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione dell’Associazione e la nomina dei Liquidatori che sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’associazione. I Liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea. E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’associazione ”VESPA CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA”. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 622, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ART. 10 Modifiche allo Statuto

Lo statuto può essere modificato solo dall’Assemblea straordinaria dei Soci, da adottarsi a maggioranza semplice dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza di 3/4 dei Soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. Il progetto di modifica deve rimanere depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data di riunione dell’Assemblea e deve comunque essere inviato in copia unitamente alla convocazione assembleare. Hanno diritto di voto i Soci regolarmente tesserati nell’anno solare precedente a quello in cui ha luogo l’Assemblea.

ART. 11 Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l’associazione ”VESPA CLUB CAPOLIVERI ISOLA D’ELBA”  o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di LIVORNO. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 12 Norme transitorie

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni. 

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